Richiedere l’aspettativa non retribuita, cosa sapere per un lavoratore
Vuoi richiedere l’aspettativa non retribuita? Richiedere l’aspettativa per motivi personali, molte volte ci siamo chiesti “quasi quasi chiedo l’aspettativa” soprattutto dopo un periodo personale complesso derivante da problematiche familiari o altre vicissitudini. Delle volte ci facciamo questa domanda anche solo “Chiedo aspettativa, nel prossimo anno voglio girarmi il mondo“. Se è vero che tra il dire ed il fare c’è di mezzo il mare in questo articolo spieghiamo alcune cose che i lavoratori devono sapere quando si vuole richiedere l’aspettativa dal lavoro.
Richiedere l’aspettativa, cosa sapere per un lavoratore
La prima cosa che bisogna sapere è che l’aspettativa è un DIRITTO del lavoratore che vuole richiederla ma che deve essere accordata dal datore di lavoro. Infatti il datore di lavoro può accordare o meno tale diritto, per questo il lavoratore deve presentare delle motivazioni valide affinché venga concessa la possibilità di aspettativa. Altra cosa che bisogna sapere è che l’aspettativa NON è retribuita (tranne casi particolari clicca QUI per sapere quando è retribuita).
Quando il datore di lavoro può rifiutarla
Come dicevamo precedentemente l’aspettativa non retribuita è un diritto del lavoratore che deve essere concessa dal datore di lavoro che però può rifiutarla solo per esigenze “estreme” aziendali. Nel caso in cui un lavoratore presenti una documentazione per la richiesta di aspettativa ed il datore di lavoro dovesse rifiutarla senza motivazioni valide il rifiuto è da considerarsi illegittimo. In tal caso si consiglia di rivolgersi al proprio sindacato o al proprio legale. L’aspetto normativo dell’aspettativa è all’interno dalla legge 53/2000 articolo 4 comma 2.
Cosa dice la Legge 53/2000 articolo 4 comma 2
“I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria”.
Richiedere l’aspettativa, per un massimo di ?
Come normato nella legge precedentemente citata, ovvero la 53 del 2000, un lavoratore ha diritto al congedo NON retribuito per un massimo di 24 mesi. Ricordiamo che l’aspettativa concessa dal datore di lavoro da diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Alcuni esempi
L’aspettativa potrebbe essere richiesta per alcuni motivi, ad esempio:
- Decesso di uno dei familiari
- Grave disagio personale come separazione, divorzio etc..
- Patologie di un familiare
- Cura di un familiare con handicap
- Cura di un familiare non autosufficiente
Richiedere l’aspettativa, possono licenziarmi
Un lavoratore che ha chiesto l’aspettativa come ribadito precedentemente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro. Durante il periodo di aspettativa il datore di lavoro non può in alcun modo licenziare il dipendente.
Aspettativa non retribuita, Articolo 4 legge 53/2000 per intero
Art. 4. (Congedi per eventi e cause particolari).
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l’attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all’individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.