Aspettativa retribuita, quando un lavoratore può richiederla per 24 mesi
Aspettativa retribuita? Accudire i propri familiari a tempo pieno sarebbe ottimo, ma come la mettiamo con il lavoro? Esiste un modo per assentarsi da lavoro conservando il posto di lavoro ed essere retribuiti? Certo! la risposta è una sola, si chiama aspettativa retribuita. Un lavoratore può richiedere l’aspettativa retribuita (o congedo straordinario retribuito) per assistere un familiare, adesso vi spieghiamo i dettagli…
Quando un lavoratore la può richiedere
Un lavoratore può richiedere il congedo straordinario retribuito per assistere un familiare convivente con gravi patologie certificate, a sancire ciò è il Decreto Legge 151 del 2011. Il datore di lavoro non può opporsi a tale diritto, ma può solo subirne l’effetto, il lavoratore durante il periodo di aspettativa retribuita, o meglio chiamato congedo straordinario retribuito, conserverà il posto di lavoro, non potrà essere licenziato.
Fino a che grado di parentela si può richiedere
Una delle domande che i lavoratori si pongono quando si parla di Congedo straordinario retribuito è fino a che grado di parentela è possibile richiederlo? Semplice l’importante che si tratti di un parente convivente al lavoratore, di seguito vi riportiamo un elenco esemplificativo
- Genitori
- Coniuge
- Figlio (anche adottivo)
- Fratello
- Sorella
- Parente fino al terzo grado di parentela (purché convivente)
Per un massimo di quanti mesi si può richiederla?
Un lavoratore può richiedere il Congedo straordinario retribuito per un massimo di 24 mesi durante tutta la vita lavorativa. In questo caso ad erogare lo “stipendio” sarà direttamente l’inps.
Come presentare la domanda ?
La domanda va presentata direttamente tramite CAF o sito INPS
Altre informazioni
Bisogna specificare alcune notizie affinché non ci siano errori da parte degli aventi diritto al congedo retribuito.
- Durante il periodo non matureranno: TFR, Ferie, Permessi, Tredicesima e Quattordicesima
- Non possono richiedere il Congedo straordinario retribuito più conviventi dello stesso nucleo familiare se l’assistito è lo stesso
- I 24 mesi non devono essere obbligatoriamente continuativi (lo sceglie il lavoratore)
Articolo 4 legge 53/2000 per intero
Art. 4. (Congedi per eventi e cause particolari).
1. La lavoratrice e il lavoratore hanno diritto ad un permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di decesso o di documentata grave infermità del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica. In alternativa, nei casi di documentata grave infermità, il lavoratore e la lavoratrice possono concordare con il datore di lavoro diverse modalità di espletamento dell’attività lavorativa.
2. I dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. Durante tale periodo il dipendente conserva il posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Il congedo non è computato nell’anzianità di servizio né ai fini previdenziali; il lavoratore può procedere al riscatto, ovvero al versamento dei relativi contributi, calcolati secondo i criteri della prosecuzione volontaria.
3. I contratti collettivi disciplinano le modalità di partecipazione agli eventuali corsi di formazione del personale che riprende l’attività lavorativa dopo la sospensione di cui al comma 2.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e per le pari opportunità, provvede alla definizione dei criteri per la fruizione dei congedi di cui al presente articolo, all’individuazione delle patologie specifiche ai sensi del comma 2, nonché alla individuazione dei criteri per la verifica periodica relativa alla sussistenza delle condizioni di grave infermità dei soggetti di cui al comma 1.